STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE

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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  6 novembre 2017

 

 

OGGETTO: Novità in agricoltura, dal 2018 nell’UniEmens.

 

 

Spettabile Azienda,

con il messaggio n. 3842 del 6 ottobre 2017, l’Inps ha comunicato che a partire da gennaio 2018, le Aziende saranno tenute a trasmettere le denunce e i lavoratori agricoli DA-DMAG con cadenza mensile e utilizzando il sistema degli UniEmens.

L’Istituto, inoltre, invita tutte le aziende a comunicare con tempestività le variazioni dei propri dati aziendali, in quanto la tariffazione sarà effettuata utilizzando i dati presenti negli archivi Inps.

 

Novità da gennaio 2018

A partire da gennaio 2018 la trasmissione di tutti i dati relativi ai dipendenti agricoli non avverrà più tramite il modello DMAG, con il quale ad oggi il datore di lavoro o un suo intermediario abilitato provvede a denunciare trimestralmente i lavoratori occupati dichiarandone i dati retributivi e contributivi utili i fini dell'accertamento e della riscossione dei contributi.

Con i messaggi nn. 3700 del 31/3/2014 e 5703 dell’1 luglio 2014, si è dato avvio ad un processo finalizzato ad un corretto allineamento dei dati, relativi alle caratteristiche aziendali, presenti negli archivi dell’Istituto.

A tal fine, a partire dalla denuncia presentata nel primo trimestre 2014, l’Istituto, nell’ipotesi in cui i dati esposti nella denuncia DMAG e quelli presenti nell’archivio DA non fossero stati congruenti, ha invitato i datori di lavoro interessati a recarsi presso la sede Inps territorialmente competente al fine di verificare le ragioni della mancata congruenza.

Nel corso di quest’ultimo triennio la quasi totalità delle aziende ha provveduto, mediante la presentazione di una DA di variazione, a comunicare le eventuali modifiche delle proprie caratteristiche aziendali intervenute “medio tempore”.

Essendo, nel frattempo, entrata in vigore la L. 29 ottobre 2016, n. 199 (in materia di adattamento del sistema Uniemens), che ha previsto, all’art. 8, un significativo cambiamento nella trasmissione, da parte delle aziende, delle denunce dei lavoratori agricoli occupati, l’Inps, con il messaggio n. 3842 del 6 ottobre 2017, ha comunicato che tale trasmissione, a partire dal prossimo mese di gennaio, avverrà con cadenza mensile e sarà canalizzata nel sistema Uniemens.

Il messaggio dell'’Inps in oggetto si conclude rammentando che la compilazione della denuncia aziendale di cui al co. 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 375/93 deve avvenire secondo quanto previsto dalla Circolare n. 88/2006 e che la stessa fa fede “a tutti gli effetti”.

 

Riallineamento retributivo

Con la circolare n. 138/2017, l’Istituto si è poi occupato del riallineamento retributivo nel settore agricolo. La c.d. Legge di contrasto al caporalato in agricoltura (L. 29 ottobre 2016 n. 199) ha previsto che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possano demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e che non saranno restituiti eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge. La norma si configura come interpretazione autentica delle disposizioni relative ai trattamenti economici definiti dai programmi di graduale riallineamento retributivo stipulati nel settore dell’agricoltura aventi riflessi sulla sospensione della condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), D.L. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 389/1989.

Pertanto, il contesto normativo vigente, in merito ai contratti di riallineamento, contempla contestualmente due previsioni:

1.      una (articolo 5, D.L. 510/1996 e  convertito con modifiche nella L. 28/11/1996 n. 608 e successive modifiche) che riconosce alla contrattazione aziendale la sola facoltà di recepire solo quanto definito in sede di contrattazione provinciale in quanto consentiva accordi di riallineamento fino al 17 ottobre 2001  

2.      l’altra (articolo 10, L. 199/2016) che riconosce alla contrattazione aziendale la possibilità di definire i programmi di riallineamento.

In particolare, la citata disposizione attribuisce agli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo la possibilità di demandare agli accordi aziendali, purché sottoscritti con le stesse parti, la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori.

Il programma di riallineamento declinato nell’accordo aziendale dovrà rispettare e tenere conto di quanto ad esso delegato; qualora l’accordo provinciale nulla dica in ordine ai valori di riallineamento dovranno essere presi in considerazione quelli fissati dall’accordo aziendale. L’accordo aziendale, inoltre, potrà prevedere valori di retribuzione compresi tra i limiti minimi e massimi eventualmente fissati dall’accordo provinciale.

La sospensione dell’obbligo di corrispondere la retribuzione di cui all’articolo 6, D.L. 338/1989, è subordinata al regolare adempimento di tutti altri obblighi previsti dall’articolo 5, L. 608/1996.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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